Lo Statuto



Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata
"ApertaMente"- associazione per la promozione della
cultura e della coscienza democratica.

Art. 2) Essa ha sede in Imperia (IM) via G.
Bresca numero 1

Art. 3) L'Associazione, che non ha fini di
lucro, è basata sul volontariato e ha lo scopo di promuovere
la più ampia attività volta alla diffusione della
educazione civica e politica ed alla legalità, così
da favorire il concretizzarsi di sempre più elevati livelli
di democrazia e correttezza nei comportamenti istituzionali,
di libertà ed eguaglianza dei cittadini, di funzionalità
ed efficienza dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà
nei rapporti umani e civili. A tal fine l’associazione
organizza manifestazioni culturali, riunioni, convegni di ricerca
e studio, nonché ogni altra attività ritenuta
idonea ed opportuna per il raggiungimento del suddetto scopo
e provvede ad editare libri, dispense e pubblicazioni, anche
multimediali, di ogni genere e tipo che abbiano attinenza con
lo scopo dell’Associazione, esclusa espressamente l’attività
di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni.In
tale ambito l’Associazione persegue lo studio, il confronto
e la diffusione di conoscenze, idee ed orientamenti culturali
atti a sviluppare la consapevolezza dei problemi contemporanei
ed a formare le coscienze ed il senso comune di essi rispetto
ai valori sopra indicati. L’associazione infine si propone
di elaborare proposte in grado di favorire la soluzione dei
problemi culturali, sociali ed economici nazionali e locali,
in armonia con i suoi principi ispiratori.
L'associazione dura a tempo indeterminato salvo che venga sciolta
con la maggioranza della metà più uno degli associati.
L'associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2°
comma del Codice Civile.

Patrimonio

Art. 4) Il patrimonio è costituito:
- dalla quota di associazione dei soci;
- dai contributi provenienti da privati cittadini ed enti pubblici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
sociale.

Art. 5) L'esercizio finanziario si chiude al
31 dicembre di ogni anno. Entro i termini stabiliti dal successivo
articolo 10 verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

Art. 6) Potranno essere soci tutti coloro che,
avendo presentato domanda scritta di iscrizione con la quale
dichiarano di accettare integralmente il presente statuto, vengono
accettati quali soci con votazione dell'assemblea ai sensi dell'art.
17 del presente statuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione,
e successivamente ad ogni rinnovo annuale, la quota di associazione
che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri, in particolare
tutti gli associati maggiori di età, hanno diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, di
eventuali regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione; è espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte ed essa non è rivalutabile.

Art. 7) La qualità di socio si perde
per decesso, dimissioni e per morosità, indegnità
e incompatibilità; la morosità verrà dichiarata
dal Consiglio; l'indegnità e la incompatibilità
verranno sancite dall'Assemblea dei soci. L’adesione alla
Associazione è incompatibile con l’appartenenza
ad associazioni segrete.

Amministrazione

Art. 8) L'Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 9 membri, a seconda
di quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina,
eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio
alla prima riunione provvederà alla sostituzione chiedendone
la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno
un Presidente, un Vice-Presidente, nonché fra i soci
un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto
l'Assemblea dei Soci.

Art. 10) Il Consiglio si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due
volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al
preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata
per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla lettura.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto
dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza
di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.

Art. 11) Il Consiglio è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni.

Art. 12) Il Presidente, ed in sua assenza
il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle
delibere dell'assemblea e del Consiglio.

Assemblee

Art. 13) I soci sono convocati in assemblea
dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione
scritta.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da
almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
sociale, purché in Italia. La convocazione avviene per
iscritto o per e-mail.

Art. 14) L'Assemblea delibera sull'ammissione
a socio, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi
e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti
il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo
e statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge
o statuto.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea
tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Il voto è singolo, i soci possono farsi rappresentare
da altri soci, mediante delega scritta, anche se membri del
Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio
e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Le deleghe non potranno essere più di una per socio.

Art. 16) L'assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in
mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene
il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea
di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea
si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17) Le Assemblee sono validamente costituite
e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice
Civile.

Libri dell'Associazione

Art. 18) Oltre alla tenuta dei libri prescritti
dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo,
nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.

Scioglimento

Art. 19) Lo scioglimento dell'Associazione
è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa,
il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.

Controversie

Art. 20) Tutte le eventuali controversie tra
gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno
sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea;
essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.