Art. 1)
E' costituita l'Associazione denominata
"ApertaMente"- associazione per la promozione della cultura e della coscienza democratica. Art. 2) Essa ha sede in Imperia (IM) via G. Bresca numero 1 Art. 3) L'Associazione, che non ha fini di lucro, è basata sul volontariato e ha lo scopo di promuovere la più ampia attività volta alla diffusione della educazione civica e politica ed alla legalità, così da favorire il concretizzarsi di sempre più elevati livelli di democrazia e correttezza nei comportamenti istituzionali, di libertà ed eguaglianza dei cittadini, di funzionalità ed efficienza dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili. A tal fine l’associazione organizza manifestazioni culturali, riunioni, convegni di ricerca e studio, nonché ogni altra attività ritenuta idonea ed opportuna per il raggiungimento del suddetto scopo e provvede ad editare libri, dispense e pubblicazioni, anche multimediali, di ogni genere e tipo che abbiano attinenza con lo scopo dell’Associazione, esclusa espressamente l’attività di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni.In tale ambito l’Associazione persegue lo studio, il confronto e la diffusione di conoscenze, idee ed orientamenti culturali atti a sviluppare la consapevolezza dei problemi contemporanei ed a formare le coscienze ed il senso comune di essi rispetto ai valori sopra indicati. L’associazione infine si propone di elaborare proposte in grado di favorire la soluzione dei problemi culturali, sociali ed economici nazionali e locali, in armonia con i suoi principi ispiratori. L'associazione dura a tempo indeterminato salvo che venga sciolta con la maggioranza della metà più uno degli associati. L'associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del Codice Civile. Patrimonio Art. 4) Il patrimonio è costituito: - dalla quota di associazione dei soci; - dai contributi provenienti da privati cittadini ed enti pubblici; - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Art. 5) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini stabiliti dal successivo articolo 10 verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Soci Art. 6) Potranno essere soci tutti coloro che, avendo presentato domanda scritta di iscrizione con la quale dichiarano di accettare integralmente il presente statuto, vengono accettati quali soci con votazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 17 del presente statuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, e successivamente ad ogni rinnovo annuale, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri, in particolare tutti gli associati maggiori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed essa non è rivalutabile. Art. 7) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, indegnità e incompatibilità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità e la incompatibilità verranno sancite dall'Assemblea dei soci. L’adesione alla Associazione è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete. Amministrazione Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da di quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, nonché fra i soci un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Art. 10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Art. 12) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio. Assemblee Art. 13) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione avviene per iscritto o per e-mail. Art. 14) L'Assemblea delibera sull'ammissione a socio, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o statuto. Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Il voto è singolo, i soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Le deleghe non potranno essere più di una per socio. Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. Libri dell'Associazione Art. 18) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonchè il libro degli aderenti all'Associazione. Scioglimento Art. 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Controversie Art. 20) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. |
Lo Statuto
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